Statistiche

Statuto A.P.O 

 

TITOLO 1

Costituzione - Sede - Durata - Scopi

 

Art. 1

E' costituita con sede in Pavia una Associazione fra allevatori di canarini e amatori di uccelli in genere denominata "Associazione Pavese Ornicoltori" (A.P.O.).

Art. 2

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 3

L'Associazione è indipendente, apolitica, apartitica e non persegue fini speculativi.

Art. 4

Scopo dell'Associazione è quello di riunire gli allevatori e gli amatori di uccelli per coordinare le attività, incoraggiare e incrementare gli allevamenti, migliorare la qualità delle razze allevate e stimolare con una propaganda, adeguata alle possibilità, l'amore per gli uccelli e la natura.

Art. 5

Per meglio raggiungere gli scopi sopraindicati, l'Associazione dovrà organizzare ogni anno almeno una mostra ornitologica e pubblicare un notiziario delle attività dell'Associazione.

Inoltre l'Associazione curerà qualsiasi manifestazione ornitofila allo scopo di cementare i vincoli di amicizia e di fraternità fra gli associati; potrà indire riunioni a carattere culturale, artistico e ricreativo, ma sempre inerenti gli scopi che l'Associazione si propone.

I regolamenti delle varie manifestazioni verranno stabiliti di volta in volta.

Art. 6

L'Associazione avrà cura di tenere un elenco aggiornato di tutti gli associati e di inviarne annualmente una copia ad ogni Socio.

 

TITOLO 2

I Soci

 

Art. 7

Il numero dei Soci è illimitato ma non inferiore a dodici.

Possono essere Soci tutti gli allevatori ed amatori di uccelli che accettino il presente Statuto impegnandosi di osservarlo in ogni sua parte.

Art. 8

Per far parte dell'Associazione si dovrà inoltrare al Consiglio Direttivo domanda scritta che, nel termine di 30 giorni, verrà esaminata dal Consiglio stesso che delibererà inappellabilmente ed a scrutinio segreto.

In caso di reiezione della domanda il Consiglio Direttivo non è tenuto a concedere spiegazioni circa la decisione negativa.

Art. 9

I Soci si dividono in due categorie:

a) Onorari

b) Effettivi

Art. 10

Sono Soci Onorari coloro che per benemerenze verso l'Associazione e per meriti e competenze nel campo ornitologico verranno proposti dal Consiglio all'Assemblea dei Soci.

Sono Soci Effettivi coloro che, presentata regolare domanda, vengono accettati come tali e versano la quota di iscrizione stabilita dal Consiglio ed approvata dall'Assemblea.

I Soci Onorari ed Effettivi partecipano alle Assemblee con diritto di parola e di voto deliberativo.

I Soci che non hanno compiuto il diciottesimo anno di età non hanno diritto al voto.

A tutti indistintamente i Soci verrà concesso l'ingresso gratuito alle mostre, esposizioni e quante altre manifestazioni dovesse organizzare l'Associazione.

Art. 11

Verranno senz'altro espulsi dall'Associazione tutti coloro che in qualunque modo la danneggeranno moralmente o materialmente o fomenteranno dissidi e disordini fra gli associati.

Saranno inoltre dichiarati decaduti i Soci non in regola con la quota sociale annuale.

Lespulsione verrà determinata a scrutinio segreto dal Consiglio Direttivo e verrà poi fatta conoscere all'Assemblea dei Soci quale semplice notifica.

Il Socio cui sarà applicata l'espulsione potrà ricorrere entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento al Collegio dei Probiviri il cui giudizio sarà inappellabile.

I Soci espulsi non potranno richiedere la riammissione.

I Soci sottoposti a procedimento penale dall'autorità giudiziaria saranno immediatamente sospesi da ogni attività sociale fino all'esito del giudizio.

 

TITOLO 3

Patrimonio Sociale

 

Art. 12

Il patrimonio sociale è costituito dai beni di qualsiasi specie ed a qualsiasi titolo pervenuti all'Associazione da contributi dei Soci o da proventi vari.

 

TITOLO 4

Esercizio Sociale - Bilancio

 

Art. 13

L'esercizio sociale và dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo compilerà il bilancio.

Il bilancio annuale dovrà essere sottoposto, assieme al bilancio preventivo, all'approvazione dell'Assemblea entro il mese di ottobre di ogni anno.

Tanto il bilancio preventivo quanto il bilancio consuntivo saranno a disposizione presso la Sede Sociale 15 giorni prima dell'Assemblea in modo che gli associati possano esaminarli.

Con il bilancio consuntivo dovrà essere sottoposta all'approvazione dell'Assemblea la situazione patrimoniale.

Sia il bilancio preventivo che il bilancio consuntivo dovranno essere controfirmati dai revisori dei conti, i quali dovranno unire la loro relazione.

 

TITOLO 5

Organi Sociali

 

a) ASSEMBLEE

 

Art. 14

L'Assemblea rappresenta la totalità degli associati e le sue delibere, prese a norma del presente Statuto, vincolano tutti gli associati.

L'Assemblea ordinaria dei Soci avrà luogo una volta all'anno entro e non oltre il 30 ottobre.

In essa il Presidente sottoporrà all'approvazione dei Soci la relazione dell'attività svolta e la relazione finanziaria.

Art. 15

L'Assemblea ordinaria provvede:

a) alla nomina delle cariche sociali allo scadere di ogni triennio o qualora si renda necessario.

b) alla discussione ed approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.

c) alla discussione di tutti gli argomenti che saranno sottoposti alla sua approvazione per delibera del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un quinto dei Soci.

Art.16

Assemblee straordinarie possono essere convocate dal Consiglio Direttivo, e per esse dal Presidente, ogni qualvolta verrà ritenuto necessario; potranno inoltre essere convocate dal Presidente, entro quindici giorni dalla richiesta, su domanda scritta di almeno un terzo degli associati.

Art. 17

La convocazione dell'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria, sarà fatta a mezzo avviso contenente l'ordine del giorno fissato dal Presidente e da inviarsi ai Soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Art. 18

L'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria sarà valida:

a) in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la metà più uno dei Soci in regola con i versamenti delle quote sociali;

b) in seconda convocazione, che avrà luogo trascorsa un'ora da quella fissata per la prima, qualunque sia il numero dei presenti e l'argomento da trattare.

La delibera per lo scioglimento dell'Associazione dovrà però essere presa con la presenza di almeno tre quinti degli associati.

Art. 19

Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti o rappresentati all'Assemblea.

Normalmente le votazioni si fanno per alzata di mano, le nomine delle cariche sociali saranno fatte per scheda segreta.

Se avvengono votazioni a scheda segreta, il Presidente nominerà fra i presenti tre scrutatori.

Hanno diritto di voto soltanto coloro che risultano regolarmente iscritti e che siano in regola col versamento della quota sociale.

In caso di malattia o di altro impedimento i Soci assenti possono farsi rappresentare nelle Assemblee da altri Soci mediante delega scritta.

Ciascun Socio non può rappresentare più di tre Soci.

Art. 20

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è presieduta normalmente dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o in mancanza di questi dal consigliere più anziano di nomina.

Le delibere devono essere messe a verbale e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

 

b) NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI

 

Art. 21

Le elezioni triennali si svolgeranno in occasione dell'Assemblea ordinaria annuale.

Il seggio elettorale sarà composto da un Presidente, da un Segretario e due scrutatori nominati dall'Assemblea stessa.

Le elezioni si svolgeranno a scheda segreta ed il Consiglio uscente curerà a garantire la massima segretezza.

La votazione avrà luogo a scheda unica ma distinguendo il Presidente dagli altri membri.

I voti ricevuti come Presidente sono accumulabili con quelli avuti come consigliere agli effetti della nomina a consigliere.

Contemporaneamente si procederà alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri con le norme che verranno fissate di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

 

c) CONSIGLIO DIRETTIVO

 

Art. 22

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto di sette membri e cioè da un Presidente e da sei consiglieri nominati con le norme di cui al precedente Art. 21.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e può sempre essere rieletto.

Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione procederà alla nomina di un Vice Presidente, di un Segretario, di un economo con funzioni di cassiere ed alla determinazione delle singole mansioni.

Inoltre è facoltà del Consiglio Direttivo di eleggere dei Fiduciari di Zona in quei comprensori della Provincia decentrati rispetto al capoluogo ove, per il numero degli associati ivi residenti, venisse ravvisata la necessità di un tale provvedimento.

Gli eventuali Fiduciari di Zona verranno scelti fra gli associati e potranno partecipare alle riunioni del Consiglio ma non avranno diritto di voto.

Art. 23

Le riunioni del Consiglio Direttivo verranno indette dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno tre consiglieri.

L'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, dovrà essere inviato normalmente almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione.

Le riunioni saranno valide purchè sia presente la metà più uno dei membri mezz'ora dopo l'orario fissato nell'avviso di convocazione.

Il Consigliere che senza giustificato motivo per tre sedute consecutive non prenderà parte alle riunioni del Consiglio Direttivo sarà ritenuto dimissionario e sostituito nel Consiglio stesso dal Socio che, nelle ultime elezioni, sia risultato il primo dei non eletti.

Art. 24

Le delibere del Consiglio Direttivo saranno prese a maggioranza assoluta di voti.

Le votazioni sono palesi o a scheda segreta.

A parità di voti nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente, nelle segrete la parità comporta il riesame della proposta.

Art. 25

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la direzione dell'Associazione.

Fra l'altro spetta al Consiglio:

a) curare l'esecuzione delle delibere delle Assemblee;

b) amministrare con oculatezza i beni dell'Associazione;

c) curare l'organizzazione delle esposizioni e delle manifestazioni in genere;

d) deliberare circa l'ammissione, la decadenza, la sospensione e l'espulsione dei soci;

e) nominare la Commissione Tecnica;

f) compiere tutti quegli atti che concorrono al raggiungimento degli scopi sociali e che non siano riservati all'Assemblea.

 

d) PRESIDENTE e SEGRETARIO

 

Art. 26

Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte a terzi ed a lui solo spetta la firma sociale.

Convoca il Consiglio Direttivo tutte le volte che lo ritenga necessario ed opportunoe, anome del Consiglio, convoca le Assemblee.

Il Presidente presenta all'Assemblea ordinaria la relazione dell'attività svolta durante l'anno.

In assenza del Presidente il Vice Presidente ne assume tutte le mansioni.

Art. 27

Il Segretario provvede al disbrigo della corrispondenza d'ufficio, alla tenuta del registro di protocollo, convoca il Consiglio e l'Assemblea su indicazione del Presidente, in base all'Art. 18 del presente Statuto compila il verbale del Consiglio e dell'Assemblea, compila e tiene aggiornato lo schedario degli associati.

Art. 28

Il Cassiere Economo provvede al pagamento delle spese ed alla riscossione delle entrate, alla compilazione del consuntivo, del preventivo e della situazione patrimoniale.

E' responsabile della cassa e depositerà le eccedenze su libretto depositato presso un istituto di credito designato dal Consiglio stesso.

 

e) REVISORI dei CONTI

 

Art. 29

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri eletti dall'Assemblea fra gli associati in regola con il versamento delle quote sociali secondo le norme di cui all'Art. 21 del presente Statuto.

I Revisori dei Conti provvedono al controllo dell'amministrazione dell'Associazione, alla corrispondenza del bilancio consuntivo con i libri e le scritture contabili ed alla compilazione della relazione manuale.

 

f) COMITATO DEI PROBIVIRI

 

Art. 30

Il Comitato dei Probiviri si compone di due membri nominati dall'Assemblea fra i non Soci.

I Probiviri durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Il Collegio dei Probiviri dovrà derimere le eventuali controversie che sorgessero fra gli associati e l'Associazione e fra associati e associati per affari inerenti l'Associazione.

Gli associati e l'Associazione sono quindi obbligati a rimettere alla decisione dei Probiviri la soluzione di tutte le controversie insorte circa l'interpretazione del presente Statuto e derivanti da delibere dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo.

 

g) COMMISSIONE TECNICA

 

Art. 31

Fanno parte della Commissione Tecnica il Presidente, il Segretario e tre membri nominati dal Consiglio Direttivo tra gli iscritti all'Associazione.

Compiti della Commissione Tecnica sono:

a) proporre al Consiglio Direttivo le norme che regolano le manifestazioni indette dall'Associazione;

b) curare la stesura e la pubblicazione del notiziario allo scopo di informare ed aggiornare i Soci sulle attività dell'Associazione;

c) promuovere attività varie intese ad approfondire le conoscenze ed i problemi dell'ornitologia.

Art. 32

Tutte indistintamente le cariche sociali di cui al presente Statuto sono puramente onorifiche, pertanto nessun compenso di qualsiasi genere è dovuto a chi le riveste.

Verranno solamente rimborsate le spese di viaggio e le eventuali spese vive se effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione e comunque per incarichi specifici, preventivamente autorizzate dal Presidente o deliberati dal Consiglio Direttivo.

 

TITOLO 6

Disposizioni Generali

 

Art. 33

Le disposizioni riguardanti le esposizioni ed ogni altra manifestazione verranno stabilite e fissate in appositi regolamenti.

Art. 34

Qualunque modifica al presente Statuto dovrà essere approvata dall'Assemblea dei Soci.

Art. 35

Lo scioglimento dell'Associazione dovrà essere deliberato da apposita Assemblea Straordinaria con la maggioranza stabilita dall'Art. 18.

L'Assemblea nominerà fra gli associati un apposito comitato di tre membri che provvederà a stabilire l'ammontare del patrimonio sociale, alla sua liquidazione ed a devolvere il ricavato ad istituzioni di beneficenza.

Art. 36

L'Associazione aderisce alla Federazione Ornicoltori Italian


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